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Sez. 3, Sentenza n. 609 del 22/02/1968 (Rv. 331750 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESECUZIONE FORZATA PROMOSSA DALL'IMPRENDITORE POI DICHIARATO FALLITO - OPPOSIZIONE - AZIONI DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEI CREDITI.*
Stato
decisa il 1968-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331750-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESECUZIONE FORZATA PROMOSSA DALL'IMPRENDITORE POI DICHIARATO FALLITO - OPPOSIZIONE - AZIONI DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEI CREDITI.*

La speciale Competenza prevista dall'art 24 della legge fallimentare RD 16 marzo 1942, n 267) vige per le azioni che derivano dal fallimento, cioe che trovano nel fallimento la loro origine ed il loro fondamento, come causa determinante, ovvero che incidono nella procedura concorsuale e sulle norme che la regolano ed attraverso le quali si realizzano i fini essenziali dell'istituto, con l'unitaria esecuzione sul patrimonio del fallito e la par condicio creditorum. Sotto questo profilo, le azioni di accertamento negativo dei crediti, proposte in via di opposizione alla esecuzione dai debitori dell'imprenditore, anche se pendenti all'atto della dichiarazione di fallimento e poi proseguite contro il curatore, ai sensi dell'art 43 lf, subiscono la vis attractiva del foro fallimentare, nonostante la Competenza funzionale in materia di esecuzione forzata, perche vengono ad incidere sul patrimonio del fallito, destinato a soddisfare le ragioni dei creditori. (V. 889-61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)