Sez. 3, Sentenza n. 105 del 07/01/1983 (Rv. 424900 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - PLURALITÀ DI CONDEBITORI SOLIDALI - GIUDIZIO TRA IL CREDITORE ED I CONDEBITORI - FALLIMENTO DI UNO DI ESSI - IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN SEDE FALLIMENTARE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO STESSO NEI CONFRONTI DEI CONDEBITORI IN BONIS - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE PROMOSSO CONTRO IL PROPRIETARIO ED IL CONDUCENTE DEL VEICOLO INVESTITORE - FALLIMENTO DEL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE).*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - PLURALITÀ DI CONDEBITORI SOLIDALI - GIUDIZIO TRA IL CREDITORE ED I CONDEBITORI - FALLIMENTO DI UNO DI ESSI - IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN SEDE FALLIMENTARE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO STESSO NEI CONFRONTI DEI CONDEBITORI IN BONIS - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE PROMOSSO CONTRO IL PROPRIETARIO ED IL CONDUCENTE DEL VEICOLO INVESTITORE - FALLIMENTO DEL PROPRIETARIO - CONSEGUENZE).*
L'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio stesso prosegua nei confronti di altro condebitore in bonis nella Sede ordinaria, senza essere attratto nella Competenza del tribunale fallimentare, ove si tratti di Azione avente con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, e non sia da esso derivante (o che, comunque, lo investa o ne risulti influenzata, con conseguente necessità di svolgimento dinanzi a detto tribunale, ai fini dell'unitarietà della procedura e della par condicio creditorum). Pertanto, il fallimento del proprietario dell'autoveicolo, sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado concernente la responsabilità sua e del conducente, ai sensi, rispettivamente, del terzo e del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., comporta l'improcedibilità dell'Azione contro il proprietario medesimo (e la devoluzione del relativo giudizio al tribunale fallimentare, ove il danneggiato proponga domanda di ammissione al passivo), in quanto tendente a far valere un diritto verso la massa e quindi potenzialmente idonea ad influire sulla par condicio creditorum, ma non dell'Azione contro il conducente, trattandosi di domanda del tutto autonoma e distinta il cui accoglimento non ha nessuna incidenza nei confronti della massa. (V 2832/79, mass n 399149; (V 1030/79, mass n 397224; (V 1213/71, mass n 351373; (V 609/68, mass n 331750; (V 493/63, mass n 260650; (contra 1559/69, mass n 340435; (contra 1543/66, mass n 323072; (contra 453/63, mass n 260600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)