Sez. 3, Sentenza n. 6074 del 16/11/1981 (Rv. 416866 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INDENNITÀ IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DECEDUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DANNO MORALE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INDENNITÀ IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DECEDUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DANNO MORALE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - DANNI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
L'indennità liquidata dall'Inail - ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - in favore dei superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, viene effettuata sulla base degli elementi patrimoniali, senza che acquistino rilievo le sofferenze morali ed il turbamento dello animo dovuto alla modificazione della situazione familiare. Detta indennità, pertanto, non copre il pretium doloris non essendo il danno morale ricompreso nel rischio assicurativo. Peraltro, qualora per il risarcimento il danneggiato adisca l'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi applicare i principi del diritto comune e non già i criteri di liquidazione dettati dalla legge sugli infortuni sul lavoro, il giudice potrà attribuire il diritto ad un maggiore risarcimento soltanto nel caso in cui il complessivo ammontare del danno, calcolato secondo le norme di diritto comune, sia di importo maggiore rispetto all'indennità liquidata dall'Inail. (V 5149/80, mass n 409001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)