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Sez. L, Sentenza n. 5149 del 06/09/1980 (Rv. 409001 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409001-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - LIMITI.*

Il diritto di regresso dell'Inail per le somme pagate a titolo di indennita e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, ai sensi dell'art 11, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n 1124, non incontra limite diverso da quello del quantum complessivo del risarcimento spettante all'infortunato dall'autore del danno, con la conseguenza che l'Inail non puo pretendere dal responsabile civile il rimborso delle somme pagate oltre quel limite allo infortunato e che, per converso, il responsabile civile non puo pretendere di falcidiare il credito dell'istituto della componente del quantum complessivo relativa al risarcimento del danno non patrimoniale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)