Sez. 3, Sentenza n. 4082 del 12/12/1975 (Rv. 378388 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI - NOZIONE - CONTRASTO SOPRAVVENUTO CIRCA L'OSSERVANZA DELLO OBBLIGO DI RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ALIENAZIONE DI BENI DEL MARITO DA PARTE DELLA MOGLIE SEPARATA, IN FORZA DI VECCHIA PROCURA; GIUDIZIO DI RENDICONTO E PRETESA RELATIVA AL MANTENIMENTO O ALL'ASSISTENZA).*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI - NOZIONE - CONTRASTO SOPRAVVENUTO CIRCA L'OSSERVANZA DELLO OBBLIGO DI RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ALIENAZIONE DI BENI DEL MARITO DA PARTE DELLA MOGLIE SEPARATA, IN FORZA DI VECCHIA PROCURA; GIUDIZIO DI RENDICONTO E PRETESA RELATIVA AL MANTENIMENTO O ALL'ASSISTENZA).*
Perche si abbia conflitto di interessi - che, a norma dell'art 1394 cod civ, e causa di annullabilita del contratto concluso dal rappresentante - occorre che il rappresentante, anziche tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua abusivamente fini o interessi suoi propri od altrui, incompatibili con quelli del rappresentato. Non e percio sufficiente, per l'annullabilita del contratto, un contrasto sopravvenuto, circa l'esatta osservanza dell'Obbligo del rappresentante di rimettere al rappresentato le somme a questo dovute in conseguenza del negozio concluso. (nella specie la convenuta, moglie separata del ricorrente, aveva alienato taluni immobili del marito, avvalendosi di una vecchia procura: la questione insorta tra le parti non riguardava l'avvenuta alienazione, ma solo gli obblighi di rendiconto, poiche la moglie, rappresentante dell'alienante, non avendo nulla ricevuto dal coniuge per mantenimento e assistenza, intendeva trattenere per se l'intera somma ricavata come prezzo, mentre il marito si era dichiarato disposto a lasciargliene solo la meta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)