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Sez. 3, Sentenza n. 6071 del 18/12/1978 (Rv. 395890 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI LOCATI AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE, ANCHE SE GESTITI DA PRIVATI - DIRITTO ALLA PROROGA EX ART 40 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - ABROGAZIONE TACITA DELLA NORMA EX ART 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N 1521 DEL 1960.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395890-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI LOCATI AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE, ANCHE SE GESTITI DA PRIVATI - DIRITTO ALLA PROROGA EX ART 40 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - ABROGAZIONE TACITA DELLA NORMA EX ART 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N 1521 DEL 1960.*

L'art 40 della legge n 253 del 1950, secondo cui "l'esclusione della proroga legale e la risoluzione contrattuale, salvi i casi di inadempienza previsti dal codice civile, non possono essere fatte valere rispetto agli immobili locati ad istituti di istruzione e di educazione, anche se gestiti da privati, purche regolarmente autorizzati dal ministero della pubblica istruzione, finche si presenti per i detti istituti la possibilita di avere disponibile altro locale", e stato tacitamente abrogato, per assoluta incompatibilita, dall'art 2 lett b) della legge n 1521 del 1960, che dichiara cessato "a decorrere dal 30 settembre 1961, il regime vincolistico delle locazioni aventi per oggetto immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione". Ne la norma del citato art 40 e stata ripristinata nel suo vigore dalla legge n 495 del 1973, ne dalle successive norme, avendo queste nuovamente introdotto un regime di proroga legale anche per le locazioni di immobili diversi dalle abitazioni, senza restituire efficacia alla citata norma in precedenza abrogata.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 40, Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2, Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)