Sez. 3, Sentenza n. 958 del 11/02/1980 (Rv. 404391 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA DEL CONDUCENTE DI UN VEICOLO COINVOLTO IN UNO SCONTRO - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA DEL CONDUCENTE DI UN VEICOLO COINVOLTO IN UNO SCONTRO - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI.*
L'assoluzione del conducente di un veicolo con formula dubitativa preclude l'Azione civile ex art 2054 cod civ soltanto se il dubbio ricada sull'effettiva esistenza dell'incidente stradale, sulla partecipazione ad esso dell'imputato, sull'elemento causale e sul danno, e non anche quando il dubbio concerna le modalita dell'Azione o del comportamento dell'imputato, e cioe l'elemento soggettivo del reato. In tal caso, tuttavia, il giudice civile, puo indagare su modalita non prese in considerazione dal giudice penale o valutare autonomamente i fatti da questo presi in esame, ma non puo ricostruire i fatti medesimi in modo diverso da come risultano accertati dalla sentenza penale, e neppure puo affermare l'esistenza delle circostanze che sono state poste in dubbio dal giudice penale, in quanto la presunzione di colpa posta dall'art 2054 cod civ puo essere superata solo con la dimostrazione di circostanze mai prima delibate dal giudice penale, rientrando pur sempre le modalita della condotta nei fatti obbiettivi, materiali o storici cui si riferisce l'art 28 cod proc pen, e che sono coperti dall'autorita del giudicato quando costituiscano il presupposto logico e necessario della decisione. (Conf 583/79, mass n 396718; (Conf 6069/78, mass n 395890).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)