Sez. L, Sentenza n. 6507 del 30/11/1982 (Rv. 424131 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE DI TALE SENTENZA - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE DI TALE SENTENZA - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - ESCLUSIONE.*
Il principio per cui il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, va coordinato col regime delle sentenza non definitive nel senso che se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o comunque di altra successiva, salvo l'onore per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte. (V 202/73, mass n 362011; (V 1480/69, mass n 340292).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)