Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 03/05/1969 (Rv. 340292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - TERMINI - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - TERMINI - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DIFFERENZE.*
La riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva deve essere fatta nei termini di legge per la proposizione del gravame stesso di guisa che, se la sentenza non definitiva e soltanto comunicata, la riserva puo essere effettuata fino alla prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione senza osservanza di ulteriori termini, ma se essa venga invece notificata, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro il termine per appellare, sia o meno compresa la prima udienza in detto termine. (V. 1430-68, massima n.333073 1513-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)