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Sez. 3, Sentenza n. 1387 del 23/11/1983 Ud. (dep. 15/02/1984) Rv. 162662 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE IMBARCAZIONE IMMATRICOLATA O ISCRITTA NEI REGISTRI - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162662-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE IMBARCAZIONE IMMATRICOLATA O ISCRITTA NEI REGISTRI - NON NECESSITÀ - RAGIONE.*

In tema di uso illegittimo di natanti in temporanea importazione, perché si verifichi il reato di contrabbando, non è necessario che la imbarcazione sia iscritta nella matricola o nei registri di cui agli artt. 146 e 753 del codice della navigazione, poiché tale iscrizione costituisce solo il fatto rilevatore della destinazione al consumo, cioè dell'uso della imbarcazione stessa, essendo sufficiente, per l'insorgenza della obbligazione tributaria, che la imbarcazione sia stata nella effettiva disponibilità del soggetto considerato.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 146, Cod. Navig. art. 753, Legge 03/11/1961 num. 1553 art. 14, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)