Sez. 3, Sentenza n. 7596 del 21/03/1989 Ud. (dep. 23/05/1989) Rv. 181383 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE - ISCRIZIONE NEI REGISTRI ITALIANI - CONSEGUENZA - RAGIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE - ISCRIZIONE NEI REGISTRI ITALIANI - CONSEGUENZA - RAGIONE.*
La iscrizione nei registri italiani di navi, comprese quelle da diporto, provenienti da bandiera estera, costituisce presunzione legale della loro destinazione all'uso nel territorio doganale, con il quale vengono a cessare le condizioni di franchigia indicate nella convenzione di Ginevra (del 18 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre 1961 n. 1553) e, cioè, l'uso personale da parte dello straniero in occasione di una sua visita temporanea con previsione di riesportazione del natante. Ne consegue che, con la iscrizione, viene ad integrarsi il presupposto dell'Obbligo tributario del pagamento dei dazi doganali. (V mass n 172250; (V mass n 162662).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 146, Cod. Navig. art. 756, Legge 03/11/1961 num. 1553, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)