Sez. 1, Sentenza n. 1155 del 24/03/1977 (Rv. 384820 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - SENTENZA DICHIARATIVA - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - DEDUCIBILITA CON LA IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - SENTENZA DICHIARATIVA - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - DEDUCIBILITA CON LA IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE.*
La nullita della sentenza dichiarativa del fallimento, per la mancata preventiva convocazione del debitore in camera di consiglio, in violazione degli artt 15 e 162 della legge fallimentare (nel testo risultante a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n 141 del 1970 e n 110 del 1972), puo essere rilevata, anche di ufficio, dal tribunale investito dell'opposizione contro la sentenza medesima, ovvero in difetto, puo essere dedotta con lo atto di appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione. (V 806/75, mass n 374172; (V 28/75, mass n 373144).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)