Sez. U, Sentenza n. 28 del 08/01/1975 (Rv. 373144 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - MANCATA ECCEZIONE NELL'OPPOSIZIONE - OMESSA RILEVAZIONE D'UFFICIO - DEDUZIONE CON L'APPELLO - NECESSITA - ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - MANCATA ECCEZIONE NELL'OPPOSIZIONE - OMESSA RILEVAZIONE D'UFFICIO - DEDUZIONE CON L'APPELLO - NECESSITA - ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 19 70 n 141, l'omissione della convocazione dell'imprenditore in camera di consiglio, che il tribunale e tenuto a disporre prima di dichiararne il fallimento, importa la nullita della pronunzia del fallimento medesimo. Tale nullita, per poter spiegare effetti nel giudizio di opposizione, nel corso del quale e intervenuta la cennata sentenza della Corte costituzionale, ove non sia stata eccepita nell'atto di opposizione ne rilevata di ufficio dal giudice di primo grado deve essere necessariamente dedotta nell'atto di appello e, pertanto, non puo essere eccepita per la prima volta in Sede di legittimita. (V 1391/73, mass n 364061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)