Sez. 4, Sentenza n. 7879 del 16/03/1989 Ud. (dep. 01/06/1989) Rv. 181468 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SORPASSI - IN PROSSIMITÀ DI CROCEVIA - DIVIETO - SUSSISTENZA - CONFLUENZA DI STRADA VIETATA AL TRAFFICO - PERMANENZA DEL DIVIETO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SORPASSI - IN PROSSIMITÀ DI CROCEVIA - DIVIETO - SUSSISTENZA - CONFLUENZA DI STRADA VIETATA AL TRAFFICO - PERMANENZA DEL DIVIETO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*
In tema di circolazione stradale, il divieto di sorpasso tra veicoli in prossimità di incrocio o crocevia vige anche nel caso in cui una delle strade confluenti nell'area di intersezione sia interdetta al traffico. Invero, nella nozione tecnica di crocevia, secondo l'art. 1 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, rientra qualsiasi intersecazione di due strade; e ciò, come realtà di fatto, continua a sussistere anche ove una delle due strade sia vietata all'accesso. Tale interpretazione della norma trova ragione nella necessità di prevenire infortuni a causa di altrui imprudenze, non potendosi escludere che taluno faccia uso della strada interdetta, pur contro il divieto.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 106 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)