Sez. 6, Sentenza n. 4928 del 31/01/1984 Ud. (dep. 28/05/1984) Rv. 164485 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INESISTENZA FISICA DEL FUNZIONARIO INDICATO DAL MILLANTATORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - INESISTENZA FISICA DEL FUNZIONARIO INDICATO DAL MILLANTATORE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Ai fini della configurabilità del reato di millantato credito è irrilevante non solo la generica indicazione, ma perfino l'eventuale inesistenza fisica del funzionario indicato dal millantatore e di cui si dovrebbe comprare il favore, atteso che la Azione dell'agente pregiudica in ogni caso il prestigio della pubblica amministrazione, facendo apparire corrotto o corruttibile un organo della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)