Sez. 6, Sentenza n. 7529 del 24/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184456 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - ELEMENTO MATERIALE (OGGETTIVO) - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - ELEMENTO MATERIALE (OGGETTIVO) - ESTREMI.*
Per la sussistenza del delitto di millantato credito è necessario che l'agente vanti un'efficace influenza sui pubblici ufficiali o impiegati incaricati di pubblico servizio, facendoli apparire facilmente corruttibili, e che, con tale mezzo fraudolento, determini altri a dare o a promettere danaro o altra utilità, quale prezzo della propria simulata mediazione. Pertanto ai fini della configurabilità del reato non è necessario che le persone presso cui si millanta credito siano nominativamente indicate oppure individuate mediante le indicazioni fornite, essendo sufficiente che le circostanze riferite dal millantatore siano tali da far sorgere nel soggetto passivo la ragionevole convinzione di poter utilizzare un'influenza diretta o indiretta sul pubblico ufficiale, per cui, per la sussistenza del reato è del tutto irrilevante il fatto che il millantatore abbia dichiarato di non conoscere il pubblico ufficiale, nei confronti del quale abbia espressamente assicurato la parte lesa di poter intervenire avvalendosi dell'opera di intermediari. (V mass n 168230; (V mass n 164485; (V mass n 162682; (V mass n 160164; (V mass n 150816; (V mass n 148500; (V mass n 145092, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)