Sez. 3, Sentenza n. 473 del 02/02/1977 (Rv. 384025 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DA PARTE DELL'ASSICURATORE DI UN PREMIO MAGGIORE DI QUELLO PATTUITO - RIFIUTO DI ACCETTARE IL PREMIO NELLA MISURA CONVENUTA - INADEMPIMENTO DELL'ASSICURATO - INSUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - RICHIESTA DA PARTE DELL'ASSICURATORE DI UN PREMIO MAGGIORE DI QUELLO PATTUITO - RIFIUTO DI ACCETTARE IL PREMIO NELLA MISURA CONVENUTA - INADEMPIMENTO DELL'ASSICURATO - INSUSSISTENZA.*
La sospensione dell'Assicurazione, di cui al secondo comma dell'art 2901 cod civ, e la risoluzione di diritto del contratto di Assicurazione, di cui al terzo comma dello stesso articolo, presuppongono l'inadempimento dell'Obbligo dell'assicurato di pagare i premi alle scadenze convenute; e non sussiste inadempimento se il mancato pagamento dei premi sia incolpevole, come nel caso in cui l'assicuratore chieda un premio maggiore di quello pattuito, rifiutandone l'offerta nella misura convenuta. (V 1714/72, mass n 358616).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)