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Sez. 3, Sentenza n. 1714 del 29/05/1972 (Rv. 358616 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - COLPA DELL'INADEMPIENTE - PRESUNZIONE - CIRCOSTANZE ESCLUSIVE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358616-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - COLPA DELL'INADEMPIENTE - PRESUNZIONE - CIRCOSTANZE ESCLUSIVE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE.*

La risoluzione del contratto presuppone la colpa dell'inadempiente - la quale e presunta fino a prova contraria - per cui l'inadempimento e incolpevole e non puo essere pronunziata la risoluzione del contratto qualora ricorrano circostanze idonee a far escludere detto elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato. (Conf 231'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)