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Sez. 3, Sentenza n. 6937 del 23/06/1993 (Rv. 482875 - 01)

Responsabilità civile - Precettori e maestri - In genere | Dovere di vigilanza dei docenti - Carattere relativo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482875-01

Responsabilità civile - Precettori e maestri - In genere

In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi (nella specie in base al principio così formulato la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni personali dalla rottura di una vetrata causata da altri coetanei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)