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Sez. 3, Sentenza n. 1000 del 03/02/1997 (Rv. 502156 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Istituto Tecnico Professionale - Danno cagionato ad un allievo - Fatto colposo del docente - Responsabilità civile - Riferibilità allo Stato e non all'Istituto Tecnico - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502156-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il Ministero della Pubblica Istruzione è civilmente responsabile per i danni riportati da un allievo di un Istituto Tecnico Professionale nel corso di una esercitazione nei locali scolastici, determinati da fatto colposo addebitabile ad un docente, poiché il personale di ruolo adibito all'insegnamento in questi Istituti - che pure hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa - è legato da rapporto di pubblico impiego con lo Stato ai sensi degli artt. 45 e seguenti della legge 15 giugno 1931 n. 889 e svolge la propria attività professionale nell'esercizio di incombenze affidategli dal Ministero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2049, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 45, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 46, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 47, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)