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Sez. U, Sentenza n. 4405 del 14/04/1993 (Rv. 481815 - 01)

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Comportamento del professionista - Rilevanza disciplinare - Valutazione motivata del Consiglio Nazionale Forense - Incensurabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1993-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481815-01

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è incensurabile in sede di legittimità la motivata valutazione del Consiglio Nazionale Forense circa l'intrinseca rilevanza disciplinare di un determinato comportamento del professionista, indipendentemente dai suoi possibili moventi e dalla circostanza che esso abbia o no suscitato una reazione scandalizzata, atteso che della sussistenza di un'offesa alla dignità professionale debbono giudicare gli organi a ciò deputati e non i testimoni di una supposta generale approvazione o riprovazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)