Sez. U, Sentenza n. 597 del 24/08/1999 (Rv. 529419 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Comportamento del professionista - Rilevanza disciplinare - Sotto il profilo della non conformità alla dignità ed al decoro della professione e della lesività del prestigio della classe forense - Relativo apprezzamento del Consiglio Nazionale Forense - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
La valutazione del Consiglio Nazionale Forense sulla non conformità dei comportamenti addebitati alla dignità ed al decoro della professione e sulla idoneità degli stessi a ledere il prestigio della classe forense, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretta da adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)