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Sez. L, Sentenza n. 6198 del 15/07/1987 (Rv. 454499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA EX ART. 68 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CESSAZIONE PER LAVORO OCCASIONALE SVOLTO PER NECESSITÀ NONOSTANTE UNA INABILITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA EX ART. 68 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CESSAZIONE PER LAVORO OCCASIONALE SVOLTO PER NECESSITÀ NONOSTANTE UNA INABILITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*

Il diritto all'indennità giornaliera prevista dall'art. 68 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), benché correlato ad una inabilità assoluta tale da impedire (temporaneamente) l'Esercizio di attività lavorative, sussiste anche per il periodo in cui il lavoratore, pur inabile ai sensi della citata norma, sia stato - secondo l'adeguato apprezzamento di fatto del giudice del merito - costretto a qualche occasionale lavoro per la necessità (nella specie, conseguente al ritardo o al rifiuto dell'ente previdenziale di corrispondere la prestazione predetta) di provvedere ad insopprimibili esigenze di vita.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)