Sez. L, Sentenza n. 5353 del 04/10/1988 (Rv. 459998 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERMANENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ECZEMA CRONICO ALLERGICO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERMANENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ECZEMA CRONICO ALLERGICO.*
Con riguardo all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in particolare al presupposto medico-legale per l'insorgenza del diritto alla rendita per Invalidità permanente in favore del lavoratore assicurato, per malattia professionale permanente tale da ridurre totalmente o parzialmente la capacità lavorativa del soggetto deve intendersi qualsiasi affezione della quale non sia prevedibile con certezza la cessazione e che pertanto possa durare per un periodo imprecisabile, quanto meno nelle sue conseguenze limitative e funzionali. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto il diritto alla rendita in favore di un lavoratore affetto da eczema cronico allergico, reiterantesi con il contatto con l'ambiente di lavoro). (V 3863/87, mass n 452727; (V 6198/87, mass n 454499).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)