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Sez. 1 - , Sentenza n. 11464 del 10/05/2017 (Rv. 644018 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Vendita di immobili - Modalità - Vendita a trattativa privata - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644018-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

L’art. 108 l.fall. - nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis” – non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma solo l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono col decreto di trasferimento del bene, onde è nulla, per contrasto con norma imperativa, la vendita a trattativa privata. (Nella specie la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ha considerato nullo il contratto di vendita posto in essere in violazione delle norme imperative che regolano il procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, attesa l’impossibilità di correlare la vendita all’autorizzazione data nel distinto contesto di una transazione intercorsa tra il curatore e la controparte acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1965, Legge Falliment. art. 108, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)