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Sez. 1 - , Sentenza n. 26954 del 23/12/2016 (Rv. 642881 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Vendita di immobili - Modalità - Bene immobile - Vendita a trattativa privata - Nullità - Autorizzazione del giudice delegato - Illegittimità - Applicazione del divieto alla transazione - Inclusione.
Stato
decisa il 2016-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642881-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

L’art. 108 l.fall. – nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis” – non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma solo l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono col decreto di trasferimento del bene, onde è nulla, per contrasto con norma imperativa, la vendita a trattativa privata, ed è illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma, quand’anche nell’ambito di una transazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1965, Legge Falliment. art. 108, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)