Sez. 6, Sentenza n. 11206 del 22/05/1980 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151364 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 324 COD. PENALE - ATTIVITÀ DEL MAGISTRATO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 324 COD. PENALE - ATTIVITÀ DEL MAGISTRATO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Le norme del titolo II del codice penale, con le quali il legislatore ha inteso tutelare l'amministrazione pubblica ed il suo corretto svolgimento da ogni turbativa posta in essere sia dal soggetto legato ad essa da un particolare rapporto organico sia dall'estraneo, si riferiscono non soltanto a quella particolare funzione che si esplica in via amministrativa, ma a tutta l'attività degli organi dello stato, e quindi anche all'attività del giudice. Se ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 124 cod. pen., è ipotizzabile, pertanto, l'imputazione di interesse privato in Atti di ufficio a carico del magistrato, che abbia emesso un provvedimento giudiziario in una controversia civile segnata da un suo interesse personale, ancorché ciò sia avvenuto in una situazione di asserito grave pregiudizio per l'ordine pubblico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)