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Sez. L, Sentenza n. 1236 del 20/02/1990 (Rv. 465417 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ E DELL'ONERE DI PROVARE LA GRATUITÀ DELLA PRESTAZIONE - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE RELATIVO AD UN RAPPORTO INSTAURATO TRA UN PILOTA DI AUTOVETTURE DA CORSA ED UNA SOCIETÀ SPORTIVA.*
Stato
decisa il 1990-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465417-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ E DELL'ONERE DI PROVARE LA GRATUITÀ DELLA PRESTAZIONE - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE RELATIVO AD UN RAPPORTO INSTAURATO TRA UN PILOTA DI AUTOVETTURE DA CORSA ED UNA SOCIETÀ SPORTIVA.*

Soltanto in presenza di un rapporto di lavoro subordinato può invocarsi il principio della presunzione di onerosità del rapporto stesso e dell'Onere di provare la gratuità della prestazione anche, eventualmente, effettuata affectionis val benevolentiae causa. (nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività di detta presunzione relativamente ad un rapporto con i giudici del merito, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, avevano negato essere di lavoro subordinato in quanto instaurato fra un pilota di autovetture da corsa ed una società sportiva, prevedendosi, nelle apposite pattuizioni, che questa fornisse al primo determinati servizi, al fine di permettergli la partecipazione a gare automobilistiche, dietro corrispettivo al quale l'interessato provvedeva stornando alla società le somme versategli da terzi a fini pubblicitari).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)