Sez. L, Sentenza n. 1024 del 09/02/1996 (Rv. 495783 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Presunzione di onerosità - Prova contraria - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ogni attività (compresa, quindi, quella giornalistica) oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; e, perciò, l'assunto della sua riconducibilità ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito "affectionis vel benevolentiae causa", con la correlativa gratuità della stessa attività e la natura assistenziale e di mero aiuto dell'apparente retribuzione, esige una prova rigorosa, la valutazione del cui assolvimento (o no), compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)