Sez. 3, Sentenza n. 3180 del 27/01/1982 Ud. (dep. 23/03/1982) Rv. 152933 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Il giudice dell'impugnazione non è obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento al fine di ammettere prove testimoniali dedotte dalla difesa, quando ritenga di essere in grado di decidere in base alle prove già acquisite, essendo irrilevante, in tal caso, la presumibile incidenza di nuovi mezzi di prova. (Conf mass n 146544 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)