Sez. 1, Sentenza n. 545 del 23/01/1980 (Rv. 403936 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - CONTENZIOSO - COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'ACCERTAMENTO DEL REDDITO E DELLA RELATIVA PERCENTUALE - RETTIFICA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RINVIO DELLA CONTROVERSIA AD ALTRA COMMISSIONE - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - CONTENZIOSO - COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'ACCERTAMENTO DEL REDDITO E DELLA RELATIVA PERCENTUALE - RETTIFICA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RINVIO DELLA CONTROVERSIA AD ALTRA COMMISSIONE - NECESSITA.*
La commissione tributaria centrale, quando rettifichi, ai fini della previgente imposta di ricchezza mobile, i presupposti giuridici per l'accertamento del reddito commerciale e di quello agrario di un contribuente (nella specie: ortovivaista) e della correlativa percentuale, erroneamente individuati dalla commissione tributaria di secondo grado, deve rinviare la controversia ad altra Sezione di questa commissione per la rinnovazione della pertinente valutazione estimativa di tale reddito. (V 2684/76, mass n 381471).*
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 65, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 114, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)