Sez. U, Sentenza n. 2684 del 13/07/1976 (Rv. 381471 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - REDDITO AGRARIO - REDDITO COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - RISPETTIVE CONDIZIONI - ATTIVITA ORTOVIVAISTICA - MESSA A DIMORA DELLE PIANTE NEI FONDI DEGLI ACQUIRENTI - RELATIVO REDDITO - NATURA - REDDITO AGRARIO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - REDDITO AGRARIO - REDDITO COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - RISPETTIVE CONDIZIONI - ATTIVITA ORTOVIVAISTICA - MESSA A DIMORA DELLE PIANTE NEI FONDI DEGLI ACQUIRENTI - RELATIVO REDDITO - NATURA - REDDITO AGRARIO.*
Ai fini della distinzione fra reddito agrario e reddito commerciale od industriale, secondo i criteri dettati dall'art 30 della legge 8 giugno 1936 n 1231 e dall'art 65 del testo unico sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958 n 645), nella nozione di 'normale ciclo produttivo agrariò vanno comprese la trasformazione e manipolazione del prodotto del suolo, fino al momento in cui venga reso consumabile e vendibile, e, quindi, anche il collocamento del prodotto medesimo, ove questo sia strumentale al miglior godimento del suolo, e non si concretizzi in un'autonoma impresa commerciale od industriale, estranea alla coltivazione del fondo.Ne consegue, con riguardo alla produzione agricola di piante in vivaio, che l'attivita di messa a dimora delle piante medesime, sui fondi degli acquirenti, non puo essere di per se considerata come separata e scissa dal 'normale ciclò di quella produzione, in quanto, nel concorso delle indicate circostanze, essa configura un complemento del ciclo medesimo. (V 1105/73, mass n 363581; (V 1075/73, mass n 363543; (V 3420/72, mass n 361277; (V 2622/71, mass n 353758).*
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 65, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 114, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)