Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014 (Rv. 632384 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto relativo a credito per assegno di mantenimento fissato in sede di separazione - Fatti sopravvenuti - Deduzione - Esclusione - Ricorso ex art. 710 cod. proc. civ. - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)