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Sez. 1, Sentenza n. 13872 del 09/11/2001 (Rv. 550122 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto relativo a credito per assegno di mantenimento fissato in sede di separazione - Fatti sopravvenuti - Deduzione - Esclusione - Ricorso ex art. 710 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550122-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)