Sez. 6, Sentenza n. 10520 del 30/04/1979 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143600 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - CONFIGURABILITA DEL REATO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - CONFIGURABILITA DEL REATO - CONDIZIONI.*
Gli obblighi di assistenza economica tra i coniugi permangono anche dopo lo scioglimento del matrimonio, fino a quando il coniuge a cui favore l'Obbligo e stato riconosciuto non passi a nuove nozze. (applicazione in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)