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Sez. L, Sentenza n. 8623 del 11/08/1993 (Rv. 483427 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili | Domanda giudiziale dell'istituto previdenziale - Necessità - Proposizione senza ulteriori specificazioni - Sufficienza - Conseguenza - Determinazione della sanzione - Criteri - Oneri del debitore e dell'istituto - Oggetto rispettivo.
Stato
decisa il 1993-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483427-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili

La richiesta dell'istituto previdenziale delle somme dovute a titolo di sanzione civile dal soggetto inadempiente all'obbligo di versamento di contributi assicurativi, se non si sottrae al principio della domanda, talché non può il giudice provvedere sulla relativa obbligazione ove la richiesta stessa non sia stata effettivamente avanzata insieme a quella di adempimento dell' obbligazione contributiva, una volta proposta, senza ulteriori specificazioni, è da riferire alla fattispecie ordinaria di inadempimento, corrispondente alla previsione di cui al primo comma, lettera A) dell'art. 4 del D.L. n. 536 del 1987 - convertito in legge n. 48 del 1988 - (commisurazione al tasso dell'interesse di differimento e dilazione, previsto dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 181, maggiorato di cinque punti), eventualmente integrata con le disposizioni di cui al secondo comma (limite massimo delle sanzioni ed onere degli interessi), spettando al debitore l'onere di allegare e provare l'assenza di colpa o la ricorrenza delle ipotesi di minore responsabilità previste dallo stesso art. 4, o ancora all'istituto, che agisce in giudizio, quello di addurre la sussistenza dell'ipotesi di responsabilità aggravata, ivi prevista alla lettera C).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)