Sez. L, Sentenza n. 17080 del 03/08/2007 (Rv. 599643 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Domanda giudiziale dell'istituto previdenziale - Richiesta di semplici accessori di legge - Mancato esame del giudice di merito - Vizio di omessa pronunzia - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
La richiesta dell'istituto previdenziale di somme dovute a titolo di sanzione civile, dal soggetto inadempiente all'obbligo di versamento di contributi assicurativi, non si sottrae al principio della domanda, sicché è onere dell'istituto medesimo precisarne sia l'entità che la fonte normativa, non potendosi ritenere sufficiente la generica espressione "accessori di legge". (Nella specie la S.C. non ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della Corte territoriale, sulla domanda formulata così genericamente, impregiudicata la facoltà dell'istituto di proporre altro giudizio).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 28/05/1997 num. 140 art. 4 com. 6 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)