Sez. 3, Sentenza n. 1934 del 24/02/1987 (Rv. 451244 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE(DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - DOMANDE ED ECCEZIONI RITENUTE ASSORBITE O COMUNQUE NON ESAMINATE - ONERE DI RIPROPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE(DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - DOMANDE ED ECCEZIONI RITENUTE ASSORBITE O COMUNQUE NON ESAMINATE - ONERE DI RIPROPOSIZIONE - SUSSISTENZA.*
La norma dettata dall'art. 346 cod. proc. civ. secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non vengano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, comporta che l'Onere della riproposizione espressa riguarda anche la parte, vittoriosa in primo grado, le cui domande ed eccezioni, oltre che esplicitamente decise e respinte, siano state ritenute "assorbite" o, comunque, per qualsiasi ragione non esaminate dal giudice di primo grado, senza ingenerare pratica soccombenza. (Conf 2415/80, mass n 406130; (Conf 830/79, mass n 396999).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)