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Sez. 2, Sentenza n. 830 del 07/02/1979 (Rv. 396999 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396999-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - NOZIONE.*

Devono ritenersi non accolte in primo grado - e sono, quindi, soggette all'Onere dell'espressa riproposizione in appello - non solo le domande e le eccezioni decise esplicitamente e respinte, o quelle assorbite dalla decisione di altre questioni, ma anche quelle che, comunque, per qualsiasi ragione, non siano state esaminate dal giudice di primo grado. (Conf 447/75, mass n 373723).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)