Sez. L, Sentenza n. 1071 del 03/03/1978 (Rv. 390430 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICAZIONI PREVISTE DALLO ART 69 DEL CCNL 29 NOVEMBRE 1960 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI - DIFFERENZE RISPETTO ALLE "GRATIFICHE DI BILANCIO" - CONSEGUENZE - COMPUTABILITA AI FINI DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICAZIONI PREVISTE DALLO ART 69 DEL CCNL 29 NOVEMBRE 1960 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI - DIFFERENZE RISPETTO ALLE "GRATIFICHE DI BILANCIO" - CONSEGUENZE - COMPUTABILITA AI FINI DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE.*
Le gratificazioni corrisposte ai dipendenti delle imprese assicuratrici a norma dell'art 69 del contratto collettivo di categoria del 29 novembre 1960 per il caso di particolari meriti e quando i risultati finanziari lo consentano, avendo carattere discrezionale, e non obbligatorio, si differenziano dalle cosiddette "gratifiche di bilancio" che, pur variabili nella misura, vengono corrisposte obbligatoriamente e continuativamente, e percio non hanno natura retributiva e non possono essere comprese nel calcolo dell'indennita di anzianita. (V 2228/74, mass n 370600; (V 1579/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/1960 num. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)