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Sez. 1, Sentenza n. 8721 del 27/06/2000 (Rv. 538067 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Funzione - Tutela dei terzi aventi diritti sul fondo espropriato.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538067-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO

In tema di espropriazione, il deposito dell'indennità (di cui all'art. 49 della legge n. 2359 del 1865) è imposto non soltanto nell'interesse dei proprietari espropriati, ma anche dei terzi che vantino eventuali diritti sul fondo oggetto del provvedimento ablativo, come confermato dalle disposizioni in tema di pagamento diretto dell'indennità stessa (in caso di accettazione), che può disporsi, ex art. 30 della legge n. 2359 del 1865 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 391 del 1968) soltanto se l'avente diritto abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi, previa prestazione, all'occorrenza, di idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 20/05/1968 num. 391 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)