Sez. 1, Sentenza n. 11360 del 11/11/1998 (Rv. 520601 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Presso la Cassa Depositi e Prestiti - Efficacia liberatoria limitatamente a quanto dovuto per indennità di espropriazione e di occupazione legittima - Risarcimento danni per occupazione illegittima - Deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO
L'obbligo del deposito presso la cassa depositi e prestiti, previsto dal combinato disposto dagli artt. 48 e 50 legge n. 2359 del 1865, sussiste sia per l'indennità di espropriazione che per quella di occupazione legittima, non anche per le somme liquidate giudizialmente a titolo di risarcimento di danni per illegittima occupazione, dovendo invece queste ultime essere corrisposte dal danneggiante direttamente al soggetto che ha subito il danno.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)