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Sez. 4, Sentenza n. 2669 del 07/07/1995 Cc. (dep. 28/07/1995) Rv. 202019 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici | Sospensione condizionale della pena - Concessione al di fuori dei casi consentiti dalla legge - Passaggio in giudicato della sentenza - Revoca del beneficio in sede di esecuzione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202019-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici

La statuizione della sentenza del giudice di merito che abbia applicato la sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata solo tramite il giudizio di impugnazione, attivabile dal pubblico ministero. Ne consegue che, passata in giudicato la decisione, non è possibile procedere in sede di esecuzione alla revoca del beneficio sulla sola constatazione di una erronea determinazione del giudice e, quindi, per ragioni che non riguardano accadimenti sopravvenuti idonei, secondo la legge sostanziale, a giustificare la detta revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)