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Sez. 1, Sentenza n. 5225 del 28/09/1999 Cc. (dep. 28/10/1999) Rv. 214432 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Erronea concessione per la terza volta - Revoca "in executivis" - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214432-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

All'erronea applicazione per la terza volta della sospensione condizionale della pena, anche se intervenuta per mancata iscrizione delle precedenti condanne nel casellario, può e deve porsi rimedio solo mediante l'impugnazione della sentenza che l'ha concessa in sede di cognizione, non già con l'esperimento, in sede esecutiva, della procedura di cui all'art. 674 cod. proc. pen., consentita solo nelle ipotesi previste dall'art. 168, comma primo, numeri 1 e 2, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)