Sez. 3, Sentenza n. 10428 del 18/07/2002 (Rv. 555894 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI | Decorrenza iniziale - Data dell'acquisita liquidità ed esigibilità del credito- Indagine sulla colpevolezza del ritardo nell'inadempimento - Necessità - Esclusione - Costituzione in mora del debitore - Necessità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI
Gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità, a nulla rilevando ogni eventuale indagine sulla colpevolezza del ritardo nell'adempimento da parte del debitore, e senza che il creditore sia tenuto ad alcun atto di costituzione in mora, trovando l'obbligazione da interessi corrispettivi il proprio giuridico fondamento nella sola esigibilità della somma, e rappresentando la relativa decorrenza una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento di quanto dovutogli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)