Sez. L, Sentenza n. 690 del 24/01/1987 (Rv. 450395 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - CREDITO PECUNIARIO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - EMISSIONE DEL TITOLO DI SPESA - NECESSITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - CREDITO PECUNIARIO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - EMISSIONE DEL TITOLO DI SPESA - NECESSITÀ.*
La liquidità e l'esigibilità del credito, necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione, che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, siano specificamente disciplinate da Atti aventi efficacia solo regolamentare, come le Disposizioni degli art. 269 e 270 del R.d. 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato). Pertanto, allorché, ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi, sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la pubblica amministrazione è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)