Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 684 del 12/01/2018 (Rv. 647220 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Astensione dalle udienze - Deliberazione del Consiglio dell'Ordine - Adesione del singolo avvocato - Diritto al differimento dell'udienza - Comunicazione tempestiva dell'adesione – Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
È diritto del difensore, che aderisca all'astensione delle udienze legittimamente deliberata dal competente organismo forense, ottenere un differimento della trattazione della causa, con conseguente nullità degli atti assunti ove, nonostante tale adesione, la suddetta attività sia stata comunque svolta e ne sia derivato pregiudizio al diritto di difesa, purché, tuttavia, l'impedimento in oggetto sia stato previamente portato a conoscenza dell'Ufficio, versandosi in presenza di una facoltà del difensore che, pur avendo origine o fonte in un deliberato "collettivo", si esercita mediante un atto di esternazione individuale, la cui presenza è indefettibile, appartenendo la facoltà di aderire all'astensione, alla sfera dei diritti personali..
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)