Sez. L, Sentenza n. 1567 del 23/01/2013 (Rv. 624860 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Astensione dalle udienze deliberata legittimamente dal Consiglio dell'Ordine - Adesione del singolo avvocato - Conseguenze - Diritto al differimento dell'udienza - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Comunicazione tempestiva dell'adesione - Necessità - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
È diritto del difensore - che aderisca all'astensione delle udienze legittimamente deliberata dal competente organismo forense - quello di ottenere un differimento della trattazione della causa, sicché lo svolgimento della suddetta attività, in presenza di tale impedimento, ben può determinare, ove ne sia da esse derivato pregiudizio al diritto di difesa, una nullità degli atti assunti. Tuttavia, l'impedimento in oggetto deve essere previamente portato a conoscenza dell'Ufficio, siccome si tratta di una facoltà del difensore che, pur avendo origine o fonte in un deliberato "collettivo", si esercita mediante un atto di esternazione individuale, la cui presenza è indefettibile, appartenendo alla sfera dei diritti personali la facoltà di aderire, o no, ad una decisione di astenersi dall'attività (cfr. Corte Cost. n. 171 del 1996).(Nella specie, il difensore aveva inviato il fax, contenente la dichiarazione di astensione, la sera prima dell'udienza in cui la sentenza impugnata era stata emessa, ma non risultava - e il relativo onere era a carico della parte che chiedeva il rinvio - che tale comunicazione fosse stata portata tempestivamente a conoscenza del collegio giudicante e della controparte).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)