Sez. L, Sentenza n. 15312 del 21/07/2005 (Rv. 583062 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale - Tutela ex art. 5, comma ter bis, della legge n. 863 del 1984 - Condizioni di applicazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
Il diritto soggettivo di precedenza, previsto, in caso di nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale dall'art. 5, comma terzo "bis", del d.l. n. 726 del 1984 (convertito con modifiche nella legge n. 863 del 1984), comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con la modifica dell'assetto negoziale preesistente solo rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative; ne consegue che esso spetta a condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni a tempo pieno, nei soli confronti dei nuovi assunti, e purchè essi vengano adibiti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori a tempo parziale e non siano adibiti ad unità produttive territorialmente remote. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva disposto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo del datore di lavoro di concludere il nuovo contratto, a tempo pieno, in presenza di nuovi assunti di una società telefonica addetti come i lavoratori a tempo parziale al "servizio clienti privati"; la S.C. ha anche precisato che la contestuale liquidazione equitativa del danno, derivante dalla violazione della precedenza, è riservata al giudice del merito).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)