Sez. L, Sentenza n. 12648 del 28/08/2003 (Rv. 566372 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale - Tutela ex art. 5, comma terzo bis, legge n. 863 del 1984 (applicabile "ratione temporis") - Ambito di applicazione - Spettanza agli stessi lavoratori nel caso di conversione di rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
La tutela prevista dall'art. 5, comma 3 bis, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modif., nella legge 18 dicembre 1984 n.863, oggi abrogato dall'art. 11 e sostituito dagli artt. 5, comma 3 bis, e 8, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (ma applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), secondo cui in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza in favore dei lavoratori con contratto a tempo parziale, opera in tutti i casi in cui il datore di lavoro procede a nuove assunzioni a tempo pieno, mentre non compete ai lavoratori a tempo parziale nel caso di conversione di rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 11, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)